VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                      RE D'ITALIA E DI ALBANIA 
 
                        IMPERATORE D'ETIOPIA 
 
  Visto il R. decreto 14 dicembre 1866, n. 3475; 
 
  Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; 
 
  Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Riconosciuta la  necessita'  di  provvedere  al  riordinamento  dei
servizi dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'interno; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo  del  Governo,  Ministro
per l'interno, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I servizi dell'Amministrazione centrale del Ministero  dell'interno
sono ripartiti nel modo seguente: 
 
  Direzione generale della Pubblica sicurezza; 
 
  Direzione generale della Amministrazione civile; 
 
  Direzione generale degli Affari generali e del Personale; 
 
  Direzione generale della Sanita' pubblica; 
 
  Direzione generale degli Affari di culto; 
 
  Direzione generale del Fondo per il culto; 
 
  Direzione generale per la Demografia e la Razza; 
 
  Direzione generale dei Servizi antincendi; 
 
  Istituto di Sanita' pubblica. 
 
  La Direzione generale della P. S. e' retta dal Capo della  Polizia;
le altre Direzioni generali sono rette da un prefetto; l'Istituto  di
Sanita' pubblica da un direttore generale.