VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto il R. decreto 14 dicembre 1866, n. 3475; Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; Riconosciuta la necessita' di provvedere al riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'interno; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1. I servizi dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'interno sono ripartiti nel modo seguente: Direzione generale della Pubblica sicurezza; Direzione generale della Amministrazione civile; Direzione generale degli Affari generali e del Personale; Direzione generale della Sanita' pubblica; Direzione generale degli Affari di culto; Direzione generale del Fondo per il culto; Direzione generale per la Demografia e la Razza; Direzione generale dei Servizi antincendi; Istituto di Sanita' pubblica. La Direzione generale della P. S. e' retta dal Capo della Polizia; le altre Direzioni generali sono rette da un prefetto; l'Istituto di Sanita' pubblica da un direttore generale.